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Nuovo regolamento europeo sui DPI

Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE, già comuque entrato in vigore da circa un paio d’anni, verrà applicato (con alcune eccezioni)  dal 21 aprile 2018 (contemporaneamente sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE)

Il regolamento citato, ha chiaramente modificato la divisione in categorie dei DPI.

Una nuova divisione in categorie – contenuta nell’allegato I del Regolamento 2016/425 – che ha ricadute anche sul D. Lgs. 81/2008 e sugli allegati.

Alcune leggere modifiche ricomprendono i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.

Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono atti a proteggere gli operatori stando al nuovo Regolamento sono tre:

la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo”.

La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza)

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