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La formazione DIISOCIANATI, da agosto cosa cambia?

Innanzitutto, partiamo dalla risposta a:

 COSA SONO I DIISOCIANATI?

Sono un gruppo di composti chimici presenti in adesivi, in sigillanti isolanti, in vernici poliuretaniche e all’acqua per legno, mobili ed auto, in induritori per colle di classe D4 ed in schiume poliuretaniche.

A livello di rischio chimico sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

  • schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
  • colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
  • resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti,vernici a base poliuretanica.

Quindi, per capire se si è a contattati con questi composti, il primo passo da fare e controllare le schede di sicurezza dove deve essere indicata sia la presenza o assenza di diisocianati ma anche la percentuale del componente.

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e nel caso non fosse attuabile questa scelta attenersi alla normativa, necessario così un rigoroso percorso di valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.

Ma ora, torniamo a noi.  COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO (UE)2020/1149?

Il Regolamento UE 2020/1149 modifica il regolamento REACH (CE 1907/2006) imponendo a partire dal 24 febbraio 2022 restrizioni sia sull’immissione sul mercato che sull’utilizzo dei diisocinati con concentrazioni > 0,1% in peso.

Dal 24 agosto 2023, inoltre, gli utilizzatori professionali e industriali di composti e miscele con concentrazione di diisocianato superiore allo 0,1% in peso dovranno seguire appositi corsi di formazione attestanti la loro capacità di utilizzare in modo sicuro tali prodotti.

In particolare, l’obbligo formativo, disciplinato puntualmente dal regolamento, diventa cogente dal 24 agosto 2023 e si sviluppa in 3 livelli, a seconda delle specifiche modalità e condizioni di utilizzo di composti e miscele contenenti diisocianati:

  • Formazione generale;
  • Formazione di livello intermedio;
  • Formazione di livello avanzato.

La normativa, inoltre, prevede che tale formazione debba essere rinnovata ogni quinquennio.

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